Dal 1 gennaio 2015 il Comune di Viterbo ha istituito l’imposta di soggiorno con deliberazione n° 131 del 01/08/2014. L’imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Viterbo, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale. L’imposta è applicata per persona e per pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti. Sono esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno: a) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio Provinciale, per massimo 2 persone per paziente c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital presso le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio Provinciale e le persone che li assistono, per massimo 1 persona per paziente d) gli studenti iscritti all’Università degli Studi della Tuscia e) persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva f) un autista di pulmann ed una guida turistica di accompagnamento di gruppi di almeno 20 partecipanti. L’imposta di soggiorno è ridotta del 50% per gruppi organizzati di almeno 20 partecipanti. L’imposta di soggiorno varia secondo la tipologia e la classificazione delle strutture ricettive. Per gli ALBERGHI le tariffe sono le seguenti:
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